EDIFICI “VERDI”, ADESSO E’ UN OBBLIGO

Con l’inizio del 2010 è entrata in vigore la norma che obbliga i Comuni a imporre, nei regolamenti edilizi, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nei fabbricati industriali. L’obbligo, a cui deve essere subordinato il rilascio del permesso di costruire, è stato introdotto nel Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) con la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 289). Inizialmente fissato a partire dal 1° gennaio 2009 e quindi spostato al 1° gennaio 2010 con la legge 14/2009 (decreto Milleproroghe). In pratica, i Comuni sono tenuti a introdurre nei regolamenti edilizi una norma che obblighi, ai fini della concessione della licenza edilizia, l’installazione di impianti per la produzione di elettricità pulita, cioè ottenuta attraverso fonti alternative a quelle fossili (energia solare, eolica, geotermica ecc.). In particolare, per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione e compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW. Per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, invece, la produzione minima di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pari a 5 kW. Alcune Regioni hanno peraltro da tempo introdotto norme che prevedono la presenza di impianti "verdi" negli edifici. La Puglia ad esempio, con la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2009 ha ripreso la norma nazionale anticipando però il termine di decorrenza al 1° gennaio 2009. Altre Regioni (Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Provincia di Trento, e prima ancora Lazio, Liguria e Piemonte) hanno emanato leggi che obbligano l’installazione di pannelli solari termici o altri impianti, per gli edifici di nuova costruzione o anche – come in Umbria e Lazio - nel caso di ristrutturazioni. (9Colonne)

Comments are closed