LA SARDEGNA BLOCCA LE RINNOVABILI, PROTESTA APER
Aper - Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, che rappresenta l’industria dell’energia solare e della altre Fer - afferma di "aver accolto con soddisfazione la notizia recentemente apparsa sulla stampa di settore, secondo cui la Regione Sardegna avrebbe in animo di avviare quanto prima il programma Sardegna CO2.0 (zero emissioni), per rendere (così si legge sulla stampa) la nostra regione un modello da imitare, puntando alla produzione di energia da fonti rinnovabili". Belle parole, a cui purtroppo non corrispondono i fatti. "Allo scopo di rendere concretamente operativo il condivisibile proclama - scrive il direttore di Aper, l’ing. Marco Pigni, al presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci - Aper ritiene che occorra far fronte al clima di incertezza che è cagione di preoccupazione in capo agli Associati che operano (o intenderebbero operare) sul territorio della Regione da Lei governata. E’ con tale spirito che APER si permette si segnalare che gli Associati stanno lamentando una situazione di stallo in cui versano i procedimenti di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili, situazione che sembrerebbe essere giustificata dalla non chiara ripartizione di competenze autorizzatorie (tra Regione e Province) nelle more dell’adozione del nuovo atto di pianificazione energetica. Aper osserva che i lavori per l’adozione del Piano energetico non legittimano la sospensione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione unica in corso. Ciò per diversi ordini di ragioni. Anzitutto, è principio fondamentale del diritto amministrativo quello secondo cui i provvedimenti abilitativi devono essere rilasciati in forza delle norme vigenti al momento del loro rilascio, non essendo conforme al principio del buon andamento (art. 97 Cost.) posticipare la loro adozione ad un momento futuro nell’attesa della (eventuale) emanazione di una disciplina specifica. Non è, infatti, conforme a Costituzione far ricadere sul privato incolpevole gli effetti pregiudizievoli delle inadempienze e dei ritardi della pubblica amministrazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 110/1993). In secondo luogo, e con specifico riferimento alla disciplina del procedimento di autorizzazione unica relativa agli impianti a fonti rinnovabili, si ricorda che il termine di conclusione del procedimento, che l’articolo 12, d.lgs. n. 387/2003 fissa in 180 giorni, costituisce principio fondamentale della materia (Corte Costituzionale, sentenza n. 364/2006 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della moratoria approvata con l.r. Puglia n. 9/2005 e Corte Costituzionale n. 282/2009 che ha giudicato costituzionalmente illegittima la disciplina introdotta dalla l.r. Molise n. 15/2008, in quanto traducentesi moratoria) , che le Regioni sono tenute a rispettare. Pertanto, qualunque sospensione dei procedimenti in corso, appare essere illegittima alla luce di quanto ricordato, oltre che in contrasto con il proclamato obiettivo di sostenere la produzione di energie da fonti rinnovabili e, anzi, controproducente per il suo raggiungimento". In conclusione, l’Aper "non può non ricordare che a seguito della novella della legge 241/1990, ad opera della legge n. 69/2009, le Amministrazioni procedenti sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Né può certo costituire esimente dall’obbligo di concludere il procedimento entro il termine fissato dalla legge, l’attesa dell’emanazione del Piano energetico o la scarsa chiarezza circa il riparto di competenze autorizzative".
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